Articolo di News Nautica.it
TASSA DI POSSESSO,
SI PAGA DAL 1 AL 31 MAGGIO
Agenzia delle Entrate:
Come Si Paga la Tassa di Possesso
Modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di cui all'articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE
1. Modalità di versamento e di comunicazione dei dati necessari al controllo
1.1 La tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall'articolo 16, commi da 2 a 10 e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è versata mediante il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi".
1.2 I dati e le informazioni necessarie all'attività di controllo sono contenuti nei modelli di pagamento indicati al punto 1.1. e al punto 1.4 e si riferiscono ai dati identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene effettuato.
1.3 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento della tassa annuale di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
1.4 I soggetti tenuti al versamento dell'imposta che sono impossibilitati ad eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 1.1 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
a) codice BIC : BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2);
c) IBAN - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
2. Termini di versamento
2.1 La tassa di cui al punto 1.1 è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo.
2.2 Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
2.3 Qualora il presupposto per l'applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
2.4 Per i contratti di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articolo 16. La tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo indicato al punto 2.1.
Motivazioni
L'articolo 16, commi da 2 a10, e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto. Il comma 7 del citato articolo 16, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, stabilite le modalità e i termini di versamento della tassa annuale, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del modello "F24 versamenti con elementi identificativi". I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in "EURO" a favore del bilancio dello Stato italiano.
I dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo sono indicati in sede di versamento della tassa.
La tassa è versata entro il 31 maggio di ciascun anno, ovvero entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto. In applicazione del comma 7 del citato articolo 16 per i contratti per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che essa è determinata rapportandola a giorni. Ove il contratto sia di durata inferiore al periodo 1° maggio /30 aprile la tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- statuto dell' Agenzia delle entrate;
- regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate.
Disciplina normativa di riferimento
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( articolo 16, commi da 2 a 10);
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articolo 60-bis).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 aprile 2012
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera
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TASSA DI STAZIONAMENTO, SI CAMBIA
In arrivo norme di sviluppo per la nautica, oggi la fiducia
La commissione Industria del Senato ha votato l'emendamento presentato dal presidente della commissione Lavori Pubblici, Luigi Grillo, e controfirmato dal senatore Mario Cutrufo, con il quale la tassa di stazionamento viene trasformata da imposta di soggiorno a imposta di possesso. Questa sera il voto di fiducia.
Il presupposto giuridico è ora il possesso dell'unità superiore di 10 metri da parte di un cittadino fiscalmente residente in Italia. Si è chiamati a pagare qualunque sia la bandiera e ovunque si trovi la barca (che doveva essere comunque già dichiarata nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) purché il suo possesso sia riconducibile a un cittadino italiano. Per converso nulla è dovuto se l'imbarcazione o la nave da diporto è di un cittadino straniero.
Pagare tutti, pagare meno. Questa rimodulazione ha infatti consentito l'abbattimento della tassa, che ora diventa annuale, secondo i seguenti importi:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
Rimangono confermati l'abbattimento del 50% per le unità a vela e quello per vetustà del 15%, 30%, 45% rispettivamente per unità di età superiore rispettivamente a 5, 10 e 15 anni; scompare invece la riduzione per il rimessaggio. Sono esentati i beni strumentali delle aziende di locazione e noleggio e le unità nuove non pagano per il primo anno di immatricolazione. Risolto anche il problema dei motorsailer: sono considerate unità a vela quelle il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5.
"Il Governo ha valutato approfonditamente e con molta attenzione le nostre istanze prima di recepirle" - ha dichiarato il presidente di ucina Confindustria Nautica, Anton francesco Albertoni - "e di questo devo dare atto al ministro Passera e ai sottosegretari Improta, Malaschini e Polillo. In particolare la parametrazione annuale, che ha consentito l'abbattimento delle aliquote originarie, pur rispettando il vincolo del gettito complessivo, l'agevolazione delle nuove immatricolazioni, per dare un segnale concreto al mercato e infine la tutela, tramite il criterio di vetustà, dei possessori di barche usate da almeno 5 anni. Pur perdurando un contesto economico assai difficile che non favorisce la ripresa del settore" - ha proseguito Albertoni - "questo complesso di interventi rappresenta per tutti gli esponenti del cluster marittimo un'iniezione di fiducia".
Il decreto legge liberalizzazioni contiene infatti anche la norma che consente alle navi battenti bandiera extra UE di soggiornare stabilmente in Italia svolgendo la pratica doganale, ma senza più l'obbligo di immatricolazione nei nostri registri. In questa modo l'Italia si allinea alla normativa francese e potrà attirare stabilmente sulle nostre coste queste grandi unità che generano un importante indotto economico e occupazionale.
Le norme per il project financing dei porti mercantili sono estese ai porti turistici. Sono infine attese norme di semplificazione per il noleggio.
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13 Gennaio 2012 Costa Concordia
Una tragedia umana, ambientale e di una nazione, dovuta (probabilmente) all’ esibizionismo di un solo uomo e ad una consuetudine tollerata o sollecitata dall’armatore, molti i risvolti oscuri, di cui forse non avremo mai la verità.
Una nave albergo, che nonostante sia dotata di tutte le ultime tecnologie di navigazione e delle migliori soluzioni tecniche del comparto navale, impatta, perde la manovrabilità, deriva, incaglia, sbanda, e naufraga! Tutto in poche ore
Un primo pensiero a chi ha perso la vita per colpa di una “merdaccia” in stile Fantozziano, con il rispetto per il personaggio Fantozzi.
Un pensiero a quei familiari che aspettano ancora un corpo per avere certezza della tragedia,
Un pensiero ai soccorritori e a quella parte di equipaggio e passeggeri che hanno dimostrato coraggio e capacità in un avvenimento che nessuno aveva mai previsto in una esercitazione
Un pensiero agli abitanti del Giglio, che come negli antichi racconti di mare, hanno aperto il loro cuore e le loro case ai naufraghi
Un pensiero ed una scusa, ai superstiti, sia passeggeri che equipaggio, da parte di tutti quei Marittimi Italiani che onorano ogni giorno la loro professione ed il loro paese in silenzio e con professionalità e che da questa tragedia sono colpiti umanamente e nell’onore, per l’inqualificabile comportamento di un loro collega
Nel rispetto di tutti questi pensieri, e ad alcuni giorni dall’impatto della Costa Concordia con l’Isola le Scole e relativa secca, Noi di Studio Navale Fd, proponiamo la Nostra opinione e la Nostra ricostruzione sull’avvenimento, formatasi sulla base di quanto riportato dai Media di tutto il mondo, di quanto reperibile in Internet,e della Nostra esperienza Professionale, sperando di dare spunto di indagine e chiarire anche ai meno esperti cosa pensiamo sia veramente successo.
Porremo Dieci domande, a cui ancora nessuno ha dato risposta, dieci domande sul lato oscuro di questo Naufragio del secondo Millennio, dieci domande a cui speriamo le indagini e i processi daranno la giusta risposta!
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